impianto-termico

Le linee guida per effettuare la messa in esercizio e la manutenzione di un impianto termico in accordo con la normativa vigente.

 

La legislazione e la normativa si sono concentrate, oltre che sulle già esistenti leggi sul risparmio energetico degli edifici, in special modo sulle prescrizioni per i requisiti e le idoneità dei materiali utilizzati, delle figure professionali produttrici, installatrici e manutentrici di un impianto termico, e nel recepimento e adozione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico degli edifici.

 

Le emissioni di un impianto di riscaldamento sono, infatti, una tra le maggiori fonti di inquinamento atmosferico: impianti mal funzionanti, in cattivo stato di manutenzione o di vetusta concezione possono portare, infatti, alla dispersione nell’aria di ingenti quantità di CO e altre sostanze (NO2, NOx, SO2, NO2, O3, ecc.), nonché ad un notevole spreco sia energetico che economico.

 

La norma quadro in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera è costituita dal D.Lgs 152/06, parte V, che si applica a tutti gli impianti, compresi quelli civili, e alle attività che producono emissioni in atmosfera stabilendo valori di emissione, prescrizioni, metodi di campionamento e analisi delle emissioni oltre che i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai limiti di legge.

 

Il D.M. 37/08 prescrive l’obbligo per l’installatore di rilasciare, al termine dei lavori ed effettuate le dovute verifiche, la Dichiarazione di conformità e la relazione di collaudo: tali documenti sono obbligatori in caso di nuove installazioni, di rifacimento, adeguamento o modifica degli impianti.

 

I D.P.R. 74/2013 ed il successivo D.M. 10/02/2014 introducono, inoltre, l’obbligo da parte di installatori e manutentori di compilazione del Libretto di impianto, da redarsi secondo i modelli forniti dal Decreto stesso: è necessario riportare i risultati di tutte le prove e verifiche effettuate sia al momento della messa in esercizio dell’impianto, sia al termine di ogni intervento di manutenzione (ordinaria o straordinaria), ivi compreso il rapporto di efficienza energetica che certifichi il buon funzionamento dell’impianto e la verifica dei fumi emessi dal generatore (per impianti già esistenti al 29/10/1993 la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione – art. 11, comma 11, DPR 26 agosto 1993, n° 412 e successive modificazioni).

 

Relativamente alle canne fumarie, la norma UNI EN 1443 prescrive, al termine di una nuova installazione, dopo la sostituzione del generatore e dopo interventi di risanamento o intubamento, la prova di tenuta secondo il metodo della norma UNI 10845; è inoltre prevista, per i generatori di tipo B, la verifica della sufficiente ventilazione (UNI 7129 e UNI 13384).

 

 

Esercizio, manutenzione e controllo di un impianto termico
Il D.P.R. 74/2013 definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione di: impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, sia pubblici che privati; impianti termici per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari; i requisiti professionali ed i criteri per l’accreditamento degli esperti e degli organismi abilitati all’ispezione degli impianti di climatizzazione.

 

Gli Allegati A e B, riferiti all’art.8 del suddetto Decreto prescrivono rispettivamente la periodicità dei controlli di efficienza energetica, in base alla potenza termica utile dell’impianto, e i valori minimi di rendimento di combustione, in base alla tipologia di generatore e al relativo anno di installazione.

 

La prima accensione dell’impianto compete all’installatore e comprende le verifiche e le prove sopra descritte nonché la compilazione del Libretto di impianto. Le accensioni e le verifiche successive competono al manutentore e sono effettuate con periodicità.

 

Verifica dei fumi e prova di efficienza energetica dei generatori

  1. Impianti di potenzialità compresa tra i 10 e i 100 kW

    1. Ogni quattro anni per gli impianti a gas;
    2. Ogni due anni per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido.
  2. Impianti di potenzialità superiore ai 100 kW

    1. Ogni due anni per gli impianti a gas;
    2. Ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido.

Quanto non specificato e non rientrante nella manutenzione straordinaria è di competenza del responsabile dell’impianto.

 

 

Responsabilità e obblighi

 

L’art. 6 del D.P.R. 74/2013 individua i soggetti responsabili dell’impianto e i relativi obblighi, si può comunque affermare che in tutti i casi il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici è:

 

  • L’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;
  • Il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
  • L’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
  • Il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • Un delegato, detto Terzo responsabile, ossia una persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, mediante atto scritto. Questi, nel caso di impianti con potenza nominale al focolare superiore ai 350 kW, deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 2017/2010 nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

 

Gli obblighi del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici sono:

  • Rispettare il periodo annuale, l'orario giornaliero di accensione ed il mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti;
  • Far eseguire, da un tecnico abilitato, la manutenzione ordinaria e la prova di efficienza energetica secondo le scadenze previste dal Decreto;
  • Essere in possesso del Libretto di Impianto;
  • Firmare e conservare il rapporto di efficienza energetica, compilato dal tecnico, al termine di ogni operazione di manutenzione.

 

Gli obblighi del manutentore dell'impianto termico sono:

  • Eseguire la manutenzione ordinaria e la prova di efficienza energetica secondo quanto previsto dalla norma;
  • Compilare, se non già fatto in precedenza, il libretto di impianto, riportando i risultati delle verifiche di combustione;
  • Compilare il rapporto di efficienza energetica alle scadenze previste dalla norma ed inviarlo all’Ente competente.

 

Occorre precisare che le tempistiche del controllo periodico degli impianti sono valide solo nelle Regioni che non hanno regolamentato la materia (altre come Liguria, Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia si sono dotate di proprio regolamento); inoltre, nei Comuni con oltre 40mila abitanti, i controlli degli impianti sono regolamentati dallo Sportello Energia del Comune o Provincia.

 

I valori limite di temperatura consentiti durante il periodo di utilizzo degli impianti di riscaldamento e raffrescamento in base alla destinazione d’uso degli edifici, individuati dall’art. 3, sono:

  • 18°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 20°C per tutte le altre destinazioni d’uso (con una tolleranza di +2°C) per quanto riguarda il riscaldamento;
  • La temperatura, calcolata come media ponderata delle temperature dell'aria misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere inferiore ai 26°C (- 2°C di tolleranza) per tutti gli edifici per quanto riguarda la climatizzazione estiva;

 

Il Decreto prevede deroghe sulle soglie da rispettare per edifici con determinate esigenze di esercizio (ospedali, case di cura, cliniche, edifici ospitanti particolari attività artigianali e industriali, ecc.). Per tutti gli edifici non assoggettabili a deroga viene prescritto che il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti sopracitati dev’essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

 

L’art. 4 stabilisce i periodi di accensione (limiti di utilizzo) stagionale degli impianti di climatizzazione invernale, indicando la durata giornaliera di esercizio in relazione al periodo annuale, a seconda della zona climatica territoriale (definite dal D.P.R. 412/93 e s.m.i.).

Nella Regione Veneto, ad esempio le zone climatiche prevalenti sono la E e la F per le quali sono previste:

  • Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
  • Zona F: nessuna limitazione.

 

Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni   climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

Anche in questo caso sono previste deroghe legate alle tipologie di attività o esercizio svolte in determinati edifici; inoltre, è data possibilità alle Amministrazioni comunali, mediante ordinanza del sindaco, di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati, sia nei singoli immobili.

 

L’art. 9 prescrive che vengano effettuate ispezioni da parte delle autorità competenti (Regioni, Provincie, Comuni o Enti da essi incaricati in possesso dei requisiti di idoneità) su:

“osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza”.

 

Gli impianti non rispondenti ai requisiti minimi richiesti dovranno essere adeguati secondo le prescrizioni o eventualmente sostituiti con l’installazione di un nuovo impianto. Il mancato adeguamento comporta sanzioni, ai sensi dell’art. 15, commi 5 e 6 del D.Lgs 192/05 che ricadono interamente su responsabile dell’impianto. Per gli impianti centralizzati il D.L. 102/2014, di recepimento della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, prescrive che entro la data del 1 Gennaio 2017 tutti i termosifoni ad essi allacciati vengano installate valvole termostatiche con contabilizzatore di calore, pena un’ammenda tra i 500 e i 2.500 Euro per quanti non provvederanno a tale intervento; in questo caso, dunque, la sanzione ricadrà sul singolo utente, mentre al responsabile dell’impianto competerà soltanto l’eventuale adeguamento

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