bonus

La Legge 17 Luglio 2020 n. 77 , in vigore dal 19 Luglio 2020, è la conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34, cosiddetto Decreto Rilancio: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Tale strumento legislativo rappresenta la risposta del Governo finalizzata al rafforzamento del sistema sanitario e sociosanitario necessario a fronteggiare l’emergenza dovuta alla pandemia in atto e ad attuare una serie di misure a sostegno dell’economia del Paese (misure per le imprese e l’economia, tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro/famiglia, agevolazioni, incentivi e misure fiscali, misure specifiche per settore) post-lockdown e per lo stato di emergenza ancora in essere. La suddetta Legge, così come pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è costituita da un articolo e da un allegato che modifica ed integra alcune parti del Decreto Rilancio il cui testo, per il resto, rimane il documento di riferimento.

L’art. 119 "incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici e l’art. 121 trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile" sono quelli che definiscono e regolamentano il cosiddetto Superbonus 110%, ossia il provvedimento di incentivo, sottoforma di detrazione fiscale, di alcuni degli interventi già previsti da Ecobonus e Sismabonus la cui aliquota di detrazione viene innalzata, per l’appunto, al 110% se eseguiti dal 1° Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021. Il Superbonus, già dalla sua prima comparsa nei testi ufficiali, ha suscitato forte interesse e non pochi dubbi da parte dei soggetti coinvolti (beneficiari, imprese, progettisti, etc.), gli attuativi del medesimo ed i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sono in parte già pubblicati, tuttavia alcuni punti specifici saranno chiariti nelle prossime settimane.

La detrazione avviene in cinque quote annuali di pari importo tenendo conto che l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi: qualora la quota di detrazione superi la capienza fiscale (calcolata sull’imposta lorda annua), la parte eccedente non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso. Per ovviare a tale limitazione, il Decreto contempla la possibilità per il contribuente di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sottoforma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Nel seguito del presente articolo si vedranno nel dettaglio le possibilità previste.ù

 

A chi spetta il Superbonus 110%?

I soggetti che possono usufruire del Superbonus sono:

  • Condomìni;
  • Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti; in particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti l’agevolazione spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per le quali la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte negli specifici registri previsti dalla legislazione vigente;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

La detrazione spetta a coloro che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento dell’avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Nella fattispecie i soggetti idonei sono:

  • Proprietario;
  • Nudo proprietario;
  • Titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • Detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato (regolarmente registrato), in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario;
  • Eventuali familiari del possessore o detentore dell’immobile.

I titolari di reddito d’impresa, o professionale, rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti (termine che verrà esplicitato nei prossimi paragrafi) effettuati dal condominio sulle parti comuni.

 

Quali sono gli interventi agevolabili?

Gli interventi ammessi dall’agevolazione sono quelli effettuati su:

  • Parti comuni di edifici;
  • Unità immobiliari funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari;
  • Singole unità immobiliari.

Va necessariamente specificato che per gli interventi realizzati sulle ultime due categorie di edifici riportate sopra, il bonus spetta per un massimo di due unità immobiliari (la cosiddetta questione delle seconde case). Tale limitazione non sussiste per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici; inoltre, questa non pregiudica la possibilità di godere delle agevolazioni previste dai bonus già vigenti nelle aliquote “normali” (Ecobonus, Sismabonus, etc.) relativamente alle spese sostenute per opere da eseguirsi sulle eventuali ulteriori unità immobiliari (dalla terza in poi).

Infine, il Superbonus non spetta per immobili residenziali appartenenti a specifiche categorie catastali quali:

  • A1 (abitazioni signorili);
  • A8 (ville);
  • A9 (castelli).

Gli interventi agevolabili sono suddivisi per macrocategorie e sottocategorie. Nella fattispecie si tratta di:

  1. Interventi principali (o trainanti), ossia quelli che costituiscono conditio sine qua non per accedere al Superbonus 110%:
  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate (tetto a falda e similari) delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati e verso il terreno interessanti l'involucro dell'edificio che abbiano un’incidenza superiore al 25 % rispetto alla superficie disperdente lorda dell’edificio stesso e che rispettino i requisiti di trasmittanza U (W/m2K) riportati nel Decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 come modificato dal Decreto 26 gennaio 2010; i materiali isolanti utilizzati devono rispettare, inoltre, i criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Per tali interventi il bonus è calcolato su un ammontare complessivo di spesa pari a:

  1. 50.000,00 € per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  2. 40.000,00 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se questo è composto da due a otto unità immobiliari;
  3. 30.000,00 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, da otto unità immobiliari in su.
  • Interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso in cui si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria, dotati di:
  1. Generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;
  2. Generatori a pompe di calore ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
  3. Apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  4. Sistemi di microcogenerazione che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20 %;
  5. Collettori solari.

La detrazione, che spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE, nel rispetto dei requisiti minimi prestazionali previsti dalla normativa tecnica UNI, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000,00 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se questo è composto da due a otto unità immobiliari oppure 15.000,00 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, da otto unità immobiliari in su.

  • I medesimi interventi, qualora effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari site all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, godono della detrazione, anche qui comprensiva delle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito, calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000,00 € per singola unità immobiliare.
  • Interventi antisismici di messa in sicurezza statica degli edifici o di riduzione del rischio sismico con passaggio a una o due classi inferiori; l’agevolazione comprende anche il cosiddetto Sismabonus acquisti (ossia l’acquisto, entro 18 mesi dalla fine dei lavori, di un immobile/unità immobiliare realizzato da imprese di costruzione e ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione dell’intero edificio allo scopo di ridurne il rischio sismico). Il Superbonus 110% spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi succitati. In ogni caso deve trattarsi di edifici adibiti ad abitazione e/o ad attività produttive, situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (Dpcm 20 marzo 2003). La spesa detraibile è calcolata sull’importo massimo di 96.000,00 € per ogni unità immobiliare.

Qualora il credito corrispondente alla detrazione spettante sia ceduto ad un'Impresa di assicurazione e, contestualmente, venga stipulata una polizza sul rischio di eventi calamitosi, la detrazione spettante per i premi assicurativi versati prevista ordinariamente dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi è elevata al 90%.

 

  1. Interventi aggiuntivi (o trainati): appartengono a questa macrocategoria tutti gli interventi di efficientamento energetico previsti dall’art. 14 del D.L. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti sopraelencati. Tale subordinazione, tuttavia, viene meno qualora questi ultimi non possano essere realizzati in quanto gli immobili sono sottoposti alla tutela disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o per effetto di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, dando comunque accesso al Superbonus 110%.

Gli interventi sono:

  • Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici o di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi. L’applicazione dell’aliquota eccezionale è subordinata, oltre al fatto di dover avvenire contestualmente ad uno degli interventi trainanti, alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000,00 €, in ogni caso limitata a 2.400,00 € per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico per singola unità immobiliare. Il limite di spesa è ridotto a 1.600,00 € per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica. Inolte la detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

  • Installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici la detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 3.000,00 €.
  • La detrazione al 110% spetta, nei limiti previsti, anche in relazione alle spese sostenute per gli ulteriori interventi, compresi quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria necessari al completamento dell'opera, come ad esempio il rifacimento dell’'intonaco di fondo, di quello di finitura, della tinteggiatura e dei decori, la sostituzione dei serramenti esterni.

 

Se l’intervento realizzato può potenzialmente ricadere in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi di una sola delle predette agevolazioni. Tuttavia, qualora si realizzassero più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione nell’ambito del rispettivo limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e che, naturalmente, siano rispettati gli adempimenti previsti per la singola detrazione.

 

I requisiti degli interventi ammessi nel Superbonus 110%

Ai fini dell'accesso al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono assicurare, nel loro complesso, quindi anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico, all'installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio oppure, qualora questo non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Il miglioramento energetico conseguito deve essere dimostrato mediante l’Attestazione di Prestazione Energetica dell’edificio/unità immobiliare precedente le opere (ante-intervento) di carattere valutativo e da una nuova A.P.E. post-intervento di carattere asseverativo, entrambe rilasciate da tecnico abilitato.

 

Il ruolo dei professionisti: asseverazioni e attestazioni

Per accedere ai benefici del Superbonus 110% è necessario che:

  • Per gli interventi di efficientamento energetico venga prodotta l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consenta di dimostrare la conformità dell’intervento realizzato rispetto ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati; ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si deve fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, per gli interventi di efficienza energetica, sono stabilite le modalità di trasmissione (all’ENEA) della suddetta asseverazione, e le relative modalità attuative: la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio o, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi;
  • Per gli interventi antisismici venga prodotta l’asseverazione da parte dei professionisti, iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori strutturale e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, dell'efficacia degli interventi in base alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58; i professionisti incaricati devono altresì attestare la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.

Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 € a 15.000,00 € per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. È pertanto prescritto che i tecnici abilitati possano rilasciare le predette attestazioni ed asseverazioni previa stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000,00 €, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza del beneficio.

È doveroso sottolineare come, in questo caso, le responsabilità dei professionisti siano molto importanti. Non è certamente di nessuno l’interesse nel redigere o sottoscrivere asseverazioni e attestazioni mendaci, tuttavia non è raro che talvolta i professionisti siano costretti a “reggere il gioco” delle imprese, specialmente quando queste siano il loro datore di lavoro, cosa che, nel caso di grandi imprese che abbiano tutto l’interesse ad acquisire il credito fiscale con l’eccezionale aliquota del Superbonus, è piuttosto frequente. Ciò che preoccupa, oltre alla responsabilità del professionista e dei rischi che questi assume in prima persona trovandosi senza alternativa, è anche come alcune imprese o altri soggetti traggano vantaggio nel ricevere un credito maggiore rispetto a quello spettante proprio sfruttando la mendacità delle suddette attestazioni. Sarebbe quindi opportuno che venisse prevista l’imparzialità dei professionisti e dei certificatori, garantita, ad esempio, mediante l’obbligo che queste siano figure terze rispetto ai progettisti ed alle imprese.

Ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio i soggetti che sostengono spese per gli interventi sopraelencati, entro i termini indicati, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione:

  1. Per un contributo sottoforma di sconto sul corrispettivo dovuto (sconto in fattura), di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi eseguiti; questi potrà recuperare il contributo anticipato sottoforma di credito d'imposta (di importo pari alla detrazione spettante), con facoltà di cederlo a sua volta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  2. Per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, che a loro volta avranno facoltà di successiva cessione.

L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.); i S.A.L. non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo: il primo deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento stesso.

L’opzione può essere esercitata relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi di:

  1. Recupero del patrimonio edilizio previsto dal TUIR. Nella fattispecie, si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  2. Riqualificazione energetica rientranti nell’Ecobonus quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;
  3. Adozione di misure antisismiche rientranti nel Sismabonus. L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”;
  4. Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate introdotto dalla Legge di Bilancio 2020;
  5. Installazione di impianti fotovoltaici;
  6. Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

 

In sostanza, il contribuente può decidere di pagare direttamente i lavori godendo in prima persona della detrazione fiscale, fatto salvo il fatto che se la sua capienza fiscale fosse minore rispetto allo sgravio quest’ultimo viene perso per la parte eccedente e non è recuperabile in alcun modo; il contribuente può altresì chiedere lo sconto in fattura dell’importo dei lavori, fino alle soglie consentite dall’agevolazione, cedendo il proprio credito d’imposta all’impresa esecutrice la quale può goderne direttamente o cederlo a sua volta ad altri soggetti idonei i quali liquideranno l’impresa e ne acquisiranno il credito fiscale (naturalmente, l’impresa non è tenuta ad accettare questa opzione); simile è l’opzione che vede il contribuente cedere il credito ad un altro soggetto idoneo il quale si farà carico di liquidare l’impresa, o il contribuente stesso, e godere dello sgravio fiscale.

Ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati di cui al paragrafo precedente.

 

Controlli da parte dell’agenzia delle entrate

Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti che esercitano l’opzione, le attribuzioni e i poteri previsti dagli art. 31 e seguenti del D.P.R. 600/1973 (LINK 9). I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. L'Agenzia delle Entrate procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi di cui all'art. 20 D.P.R. 602/1973 , e delle sanzioni di cui all'art,13 del D.Lgs. 471/1997.

Il Superbonus 110% è senz’altro un’iniziativa positiva in un momento economico tutt’altro che florido e che, probabilmente, avrà strascichi di lunga durata, tuttavia non va trascurato il fatto che le cifre in gioco possono essere molto importanti, è quindi fondamentale che il contribuente in primis sia consapevole delle proprie possibilità e sia molto attento nella scelta dei progettisti, delle imprese esecutrici e degli altri soggetti coinvolti, in particolar modo nel caso opti per lo sconto in fattura o della cessione del credito, in quanto responsabile in solido con gli altri soggetti nel caso di mancanze o vizi nelle opere o nella documentazione. Inoltre, si consiglia di prestare particolare attenzione alla parte precedente l’eventuale intervento, vale a dire la fase di valutazione iniziale che dev’essere necessariamente strumento di garanzia riguardo alla fattibilità delle opere anche in relazione alle prescrizioni urbanistiche locali, alle quali gli interventi sono sempre subordinati. Infine, si ribadisce la necessità dell’indipendenza dei tecnici asserventi e attestanti a garanzia della trasparenza e della bontà degli interventi e della relativa correttezza riguardo il bonus ottenuto.

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