scarico a parete

Il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia", in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, all’art. 5, comma 9, prescriveva che: «Gli edifici multipiano costituiti da più unità immobiliari devono essere dotati di appositi condotti di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129 […]»

Sancendo, di fatto, l’obbligatorietà della presenza di condotti di evacuazione per gli impianti termici, su edifici a più piani ospitanti più unità immobiliari, nonché l’obbligo che lo sbocco degli stessi avvenisse sopra il tetto.

L’articolo 17-bis "Requisiti degli impianti termici della Legge 3 agosto 2013, n. 90 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia […]" di fatto sostuituisce il suddetto articolo con il seguente:

«Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente»

Estendendo l’obbligatorietà dello scarico a tetto a tutti gli impianti termici a prescindere dalla tipologia di edificio. Vengono tuttavia introdotti tre ulteriori articoli, poi implementati e perfezionati dall’art. 14, commi 8 e 9 del D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica", che costituiscono la normativa vigente in materia, riguardanti le possibilità di deroga dallo scarico a tetto. 

Nello specifico: 

«9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

  1. Si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;»

Si tratta del caso di sostituzione di una caldaia (di qualsiasi tipo), installata prima del 31 agosto 2013 e che già scaricava a parete, per qualsiasi tipologia di edificio (uni o plurifamiliare) o della sostituzione di una caldaia a camera aperta, a tiraggio naturale, installata prima del 31 agosto 2013 e che scaricava in una canna fumaria collettiva ramificata, con un apparecchio a condensazione alimentato a gas. Per il primo caso occorre fare una precisazione relativa alla legittimità di tale tipologia di scarico: la sua effettiva preesistenza al momento dell’intervento dev’essere infatti documentata da un progetto o da un’attestazione, in mancanza di documentazione asseverante tale condizione può venir meno il diritto alla deroga. Nel secondo caso, invece, la possibilità di deroga sussiste in quanto è prescritto che nelle CCR possano scaricare soltanto apparecchi cosiddetti similari, ossia tutti di tipo B o tipo C; per i generatori a condensazione la differenziazione dei condotti di evacuazione è ancora più evidente per via dell’acidità e della bassa temperatura dei fumi di combustione che richiedono materiali e caratteristiche specifiche.

«b. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

c. il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.»

La legge consente lo scarico a parete qualora sia verificata ed asseverata da un Tecnico abilitato l’impossibilità di realizzare un condotto in grado di soddisfare i requisiti tecnico-prescrizionali richiesti per lo sbocco sopra il tetto (il quale deve superare il colmo di almeno 1 m). L’impossibilità di arrivare al tetto è una condizione che si verifica raramente nella realtà, generalmente legata a un’alta densità urbanistica all’interno dei centri storici (su edifici non necessariamente vincolati). Naturalmente, l’asseverazione del tecnico deve avvenire dopo accurate analisi e dopo aver vagliato ogni possibilità progettuale in linea con la legislazione, la normativa tecnica, il codice civile (tematica che si vedrà in seguito) e gli eventuali regolamenti regionali, comunali, di condominio.

«d. si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;

e. vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio:

  1. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera a), del d.P.R. del 2 aprile 2009, n. 59;»

La deroga è subordinata ai requisiti di rendimento minimo prescritti dall’art. 4, comma 6, lettera a), del D.P.R. 59/2009 secondo la formula:

% ≥ 90 + 2 log Pn

dove:

% = rendimento termico utile calcolato al 100% della potenza nominale (Pn), espresso in percentuale;

log = logaritmo in base 10;

Pn = potenza nominale del generatore;

Esempio di calcolo per un generatore avente potenza nominale di 24 kW:

% = 90 + 2 x log10 (24) = 90 + 2 x 1,38 = 90 + 2,76 = 92,76%

Pertanto, per la possibilità di scaricare a parete, il rendimento del nuovo generatore con potenza nominale pari a 24 kW non potrà essere inferiore al 92,76%.

Per i generatori con potenza nominale superiore ai 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.

«II. Nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;

III. Nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del d.P.R. del 2 aprile 2009, n. 59;»

La deroga è subordinata all’appartenenza degli apparecchi alla Classe 5 NOx (emissioni di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh), nonché ai requisiti minimi di rendimento, per le pompe di calore affiancate ai generatori nei sistemi ibridi, prescritti dall’art. 4, comma 6, lettera b), del D.P.R. 59/2009 secondo la formula:

% ≥ 90 + 3 log Pn

«IV. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni»

È bene sottolineare che la mera ottemperanza alle prescrizioni tecnico-prestazionali dei generatori non è sufficiente per la deroga allo scarico a tetto: occorre infatti rispettare anche le prescrizioni della Norma Tecnica UNI 7129:2015 relative al posizionamento degli scarichi. Il mancato rispetto di tali prescrizioni non solo farà decadere il diritto alla deroga ma porterà altresì all’impugnabilità dell’installazione in sede legale con tutte le conseguenze del caso.

«9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter.»

Quanto disposto dalla normativa nazionale deve essere ulteriormente vagliato in riferimento alle eventuali prescrizioni locali, le quali sono spesso più specifiche e restrittive di quelle sovraordinate. È tuttavia altrettanto vero che qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 5 del DPR 412/93 e nel rispetto della norma tecnica UNI 7129 circa il posizionamento del terminale di scarico, Comuni e ASL non possono vietare lo scarico a parete per le caldaie a condensazione, come si vede nella Sentenza 01808/2017 TAR di Milano.

Rifacendosi a quanto detto sopra, si evince che i requisiti che permettono di derogare dallo scarico a tetto si estendono su tre livelli complementari che si possono riassumere nella seguente tabella:

 

Rif.

art. 9 bis

D.P.R. 412/1993

CASI CON POSSIBILITÀ DI DEROGA

Rif.

art. 9 ter

D.P.R. 412/1993

a

Sostituzione di una caldaia (di qualsiasi tipo) installata prima del 31 agosto 2013, che già scaricava a parete

 

Sostituzione di una caldaia a camera aperta, a tiraggio naturale, installata prima del 31 agosto 2013, che scaricava in una canna fumaria collettiva ramificata condominiale

rendimento termico utile calcolato al 100% della potenza nominale

 

≥ 90 + 2 log Pn

 

Posizionamento dei terminali di scarico in conformità alla Norma Tecnica

 

UNI 7129:2015

b

Interventi su edifici soggetti a vincoli storici, artistici, architettonici, paesaggistici e lo scarico a tetto non risulti compatibile con le prescrizioni impartite dalle relative norme di tutela

 

Emissioni di ossidi di azoto non superiori a

 

70 mg/kWh

 

(calsse 5 NOx)

c

Impossibilità tecnica di realizzare lo scarico sopra il colmo del tetto asseverata da un professionista abilitato

d

Installazione, nell’ambito di ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, di apparecchi a condensazione, solo laddove in origine non vi fosse già disponibilità di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione dei suddetti generatori

e

Installazione di uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore, dotati di specifica certificazione di prodotto

 

pompa di calore elettrica o a gas: rendimento utile calcolato in condizioni nominali riferito all’energia primaria

 

≥ 90 + 3 log Pn

 

 

In materia di scarico a parete caldaie, ferma restando la fattibilità derivante dall’ottemperanza a tutte le normative del caso suddette, non va trascurato quanto trattato in materia civilistica, nella fattispecie dall’art. 844 del Codice Civile:

«Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.»

Risulta piuttosto evidente che il concetto di normale tollerabilità sia piuttosto ampio e, pertanto, il metro di giudizio si giochi su una linea sottile; naturalmente il predetto giudizio dovrà tener conto della specificità di ogni singolo caso, avvalendosi di adeguate consulenze tecniche. Il giudice civile non è infatti necessariamente vincolato dalla normativa tecnica prescritta per limitare l’inquinamento ed i consumi energetici, e, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell’ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo motivatamente al giudizio di intollerabilità sulla scorta di un prudente apprezzamento di fatto che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica, e che rimane, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità. Come detto poc’anzi, la mera valutazione riguardo il rispetto dei limiti di emissioni di Legge, non costituisce di per sé elemento esclusivo e sufficiente a stabilire la tollerabilità e, di conseguenza, la certezza del diritto di deroga.

Prima di concludere, tornando alla normativa tecnica, è opportuno precisare che nel caso di distacco da un impianto centralizzato, dopo il 31 Agosto 2013, è sempre necessario lo scarico in canna fumaria fino al tetto in quanto si tratta di nuova installazione e non di sostituzione in impianto preesistente, così come è altrettanto importante rammentare che gli apparecchi alimentati a legna e altri combustibili solidi (stufe, termocamini, etc.) non possono mai scaricare a parete come prescritto dalla Norma Tecnica UNI 10683:2012.

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