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Nella trattazione degli argomenti relativi all’Ecobonus 2019 sono state evidenziate alcune differenze rispetto al precedente incentivo, tra le quali le tipologie di generatori di calore ammesse alla detrazione. L’Ecobonus 2019, infatti, restringe il campo per gli apparecchi specificando che i generatori devono essere:

  • Alimentati a gas, a condensazione;
  • Ibridi (generalmente una caldaia abbinata ad un sistema a pompa di calore);
  • Alimentati a biomassa.

Nel caso di apparecchi alimentati a gas, a condensazione, la conditio sine qua non per ottenere la detrazione del 50% è che essi appartengano (almeno) alla classe A di prodotto; tali generatori, infine, se abbinati a sistemi di termoregolazione evoluti, daranno diritto di usufruire della maggiore aliquota di detrazione (65%).

 

La classificazione dei generatori, pertanto, risulta alquanto importante per l’ottenimento del bonus ed è definita dal Regolamento Delegato UE n. 811/2013 (Allegato II) della Commissione di integrazione alla Direttiva 2010/30/UE.

 

Requisiti di etichettatura energetica

Il Regolamento, del 18 febbraio 2013, fissa i requisiti in materia di etichettatura energetica (consumo di energia) e di fornitura di informazioni di prodotto supplementari:

  • degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente con una potenza termica nominale di ≤ 70 kW;
  • degli apparecchi di riscaldamento misti con una potenza termica nominale di ≤ 70 kW;
  • degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente con potenza di ≤ 70 kW, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari;
  • degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti con potenza di ≤ 70 kW, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.

Il Regolamento riporta le seguenti definizioni relative all’elenco di cui sopra:

 

  • Apparecchio per il riscaldamento d’ambiente: un apparecchio che:

     

    • eroga calore a un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua al fine di raggiungere e mantenere al livello desiderato la temperatura interna di un ambiente chiuso, quale un edificio, un’abitazione o una stanza;
    • è munito di uno o più generatori di calore.

 

  • Apparecchio di riscaldamento misto: un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente progettato anche per erogare calore finalizzato a produrre acqua calda potabile o per usi sanitari a livelli di temperatura, quantitativi e flussi dati in intervalli determinati, collegato a una fonte esterna di acqua potabile o per usi sanitari;

 

  • Dispositivo di controllo della temperatura: dispositivo che funge da interfaccia con l’utilizzatore finale per quanto riguarda i valori e gli intervalli temporali della temperatura interna desiderata e trasmette i dati pertinenti a un’interfaccia dell’apparecchio di riscaldamento, ad esempio un’unità centrale di elaborazione, consentendo in tal modo di regolare la temperatura all’interno.

 

  • Dispositivo solare: sistema esclusivamente solare, un collettore solare, un serbatoio per l’acqua calda di origine solare o una pompa del circuito del collettore, ciascuno commercializzato separatamente;

 

Di notevole importanza è la definizione di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente (ηs), in quanto rappresenta il valore in base al quale vengono classificati i generatori in una scala da A+++ a G e, pertanto, identifica i prodotti capaci di alte prestazioni a fronti di consumi energetici ridotti, nonché quelli che sono detraibili secondo la Legge 145 del 30/12/2018 (la vigente Legge di Bilancio nella quale è incluso l’Ecobonus 2019). Secondo la definizione del Rapporto Delegato UE, l’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente è il rapporto tra la domanda di calore ambiente, per una data stagione di riscaldamento, fornito da un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente, un apparecchio di riscaldamento misto, un insieme comprendente un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente, un dispositivo di controllo della temperatura e un dispositivo solare o un insieme comprendente un apparecchio di riscaldamento misto, un dispositivo di controllo della temperatura e un dispositivo solare, e il consumo annuo di energia necessario per soddisfare tale domanda, espresso in percentuale.

Utile, per meglio comprendere l’intenzione del Regolamento Delegato UE, è anche la definizione di:

efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua (ηwh): rapporto fra l’energia utile nell’acqua potabile o per usi sanitari erogata da un apparecchio di riscaldamento misto o da un insieme comprendente un apparecchio di riscaldamento misto, un dispositivo di controllo della temperatura

e un dispositivo solare e l’energia necessaria alla generazione, espresso in percentuale.

Si evince che lo scopo del documento sia quello di etichettare i prodotti partendo dal concetto che “il consumo di energia elettrica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi misti che assicurano il riscaldamento dell’ambiente e dell’acqua rappresenta una parte considerevole della domanda globale di energia elettrica nell’Unione. Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti evidenziano notevoli disparità in termini di efficienza energetica. La possibilità di ridurne il consumo energetico è significativa […]”, pertanto “È opportuno stabilire disposizioni armonizzate in materia di etichettatura e di informazioni di prodotto standard per quanto riguarda l’efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, con l’obiettivo di incentivare i produttori a migliorare l’efficienza energetica di tali apparecchi, incoraggiare gli utilizzatori finali ad acquistare prodotti più efficienti dal punto di vista energetico e contribuire al funzionamento del mercato interno.

Per quanto riguarda i generatori a condensazione, la classificazione, alla luce di quanto detto precedentemente, si basa sull’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente “attivo” ηson, rappresentato dalla media ponderata tra l’efficienza utile alla potenza termica nominale e l’efficienza utile al 30% della potenza termica nominale, nel quale:

 

  • Efficienza utile (η) è il rapporto fra la potenza termica utile e il contributo energetico totale di una caldaia per il riscaldamento d’ambiente, di una caldaia mista o di un apparecchio di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente, espresso in %, dove il contributo energetico totale è espresso in termini di GCV e/o in termini di energia finale moltiplicata per CC;

 

  • Potere calorifico superiore (GCV) è il quantitativo totale di calore emesso da un’unità di combustibile a ossicombustione integrale una volta effettuato il ritorno alla temperatura ambiente dei prodotti della combustione. Tale quantitativo include il calore di condensazione di eventuali vapori contenuti nel combustibile e del vapore acqueo formato dalla combustione dell’eventuale idrogeno contenuto nel combustibile;

 

  • Coefficiente di conversione (CC) è un coefficiente che riflette il 40 % stimato dell’efficienza di produzione media prevista dell’UE, ai sensi della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, il cui valore = 2,5.

 

La tabella, contenuta nell’Allegato II del Regolamento Delegato UE n. 811/2013, riporta i valori di riferimento per la classificazione di tali generatori:

 

Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente

Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente ηs in %

    A +++

η s ≥ 150

   A ++

125 ≤ η s < 150

  A +

98 ≤ η s < 125

A

90 ≤ η s < 98

B

82 ≤ η s < 90

C

75 ≤ η s < 82

D

36 ≤ η s < 75

E

34 ≤ η s < 36

G

30 ≤ η s < 34

 

 

Etichettatura

Per quanto concerne l’etichettatura, il Regolamento prescrive che a decorrere dal 26 settembre 2015 i fornitori che commercializzano e/o mettono in servizio apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, ivi compresi gli apparecchi integrati in insiemi comprendenti apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, sono tenuti a garantire che:

 

  • Ciascun apparecchio per il riscaldamento d’ambiente che rientra nelle classi di efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente (di cui all’allegato II) sia munito di un’etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo;
  • Ciascun apparecchio per il riscaldamento d’ambiente sia munito di una scheda prodotto;
  • Qualsiasi pubblicità relativa a uno specifico modello di apparecchio per il riscaldamento d’ambiente, contenente informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo, riporti l’indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente in condizioni climatiche medie per tale modello;
  • Qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico modello di apparecchio per il riscaldamento d’ambiente che ne descrive i parametri tecnici specifici contenga l’indicazione della classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente in condizioni climatiche medie per tale modello.

 

I rivenditori di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente sono tenuti a garantire che:

 

  • Presso il punto vendita, gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente riportino l’etichetta messa a disposizione dai fornitori;
  • Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio esposto, siano commercializzati corredati delle informazioni fornite dai fornitori.

Inoltre, vigono anche per i rivenditori i medesimi obblighi dei fornitori in materia di pubblicità e materiale promozionale.

 

Esempi di etichetta

In conclusione del presente articolo si riportano due esempi di etichetta relativi alle caldaie per il riscaldamento d'ambiente, suddivise per range di classi di efficienza energetica stagionale (Allegato III):

apros etichette def                                           

In entrambi i casi si può notare la presenza di:

  1. Nome/marchio del fornitore;
  2. Identificativo del modello del fornitore;
  3. Funzione di riscaldamento d’ambiente;
  4. La classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente, determinata a norma dell’Allegato II, punto 1 (vedi tabella precedente); la punta della freccia che indica la classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente della caldaia si trova all’altezza della punta della freccia che indica la relativa classe di efficienza energetica;
  5. La potenza termica nominale in kW, arrotondata alla cifra intera più vicina;
  6. Il livello di potenza sonora LWA, all’interno, in dB, arrotondato alla cifra intera più vicina.

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