ecobonus-2019

La Legge n. 145 del 30/12/2018 “Legge di bilancio”, in vigore dal 01 Gennaio 2019, ha prorogato per un anno l’Ecobonus 2019, ossia la detrazione fiscale sull’IRPEF per le persone fisiche e sull’IRES per i soggetti con reddito d’impresa per spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli immobili.

 

 

Gli interventi di riqualificazione energetica ammessi

 

Con interventi di riqualificazione energetica si intendono tutte quelle opere volte ad abbattere il fabbisogno energetico di un immobile (che sia esso unità immobiliare, un intero edificio, o parti comuni di esso nel caso dei condomini), e a migliorarne quindi la prestazione energetica globale.

Tale obiettivo è raggiungibile mediante interventi diretti sull’involucro edilizio quali:

  • Coibentazione delle cosiddette strutture opache dell’edificio finalizzata a minimizzare le dispersioni termiche verso l’esterno e al mantenimento della temperatura interna dei locali climatizzati;
     
  • Sostituzione di serramenti, ossia le parti cosiddette trasparenti dell’involucro edilizio prospicenti verso l’esterno o verso locali/aree non climatizzati, con tipologie aventi un basso valore di trasmittanza e pertanto anch’essi concorrenti all’abbattimento delle dispersioni termiche ed al mantenimento delle condizioni termoigrometriche interne;
     
  • Schermature solari volte a proteggere le parti dell’unità o edificio maggiormente soggette all’irraggiamento solare nei mesi estivi e di conseguenza a limitare l’utilizzo di impianti di condizionamento.

 

Oppure mediante interventi impiantistici quali:

  • Installazione di generatori di calore a condensazione appartenenti alla classe A di prodotto, così come definita dal Regolamento Delegato UE n. 811/2013 (Allegato II) della Commissione di integrazione alla Direttiva 2010/30/UE, ossia i generatori a condensazione aventi classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente “attivo” ηs, rappresentato dalla media ponderata tra l’efficienza utile alla potenza termica nominale e l’efficienza utile al 30% della potenza termica nominale, compreso tra il 90% e il 98%;
     
  • Installazione di sistemi di termoregolazione evoluta appartenenti alle classi V, VI e VIII secondo la classificazione dei sistemi di controllo della temperatura definita dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 207/02, in abbinamento a generatori di calore a condensazione appartenenti alla classe A di prodotto quali:

 

  • Classe V – termostato d’ambiente modulante destinato all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: termostato elettronico ambientale che varia la temperatura del flusso dell’acqua lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata e il punto d’analisi del termostato stesso. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento;
  • Classe VI – centralina di termoregolazione e sensore ambientale, destinati all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: controllo della temperatura del flusso in uscita dall’apparecchio di riscaldamento che varia la temperatura di tale flusso secondo la temperatura esterna e la curva di compensazione atmosferica scelta; un sensore della temperatura ambientale controlla la temperatura del locale e adegua la sfasatura parallela della curva di compensazione per migliorare l’abitabilità del vano. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento;
  • Classe VIII – controllo della temperatura ambientale a sensori plurimi, destinato all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un controllo elettronico munito di tre o più sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento.

 

È qui opportuno ricordare che con il termine apparecchio di riscaldamento modulante si intende un apparecchio di riscaldamento in grado di variare la potenza termica restando in funzionamento continuo.

 

  • Installazione di generatori di aria calda a condensazione;
     
  • Installazione di sistemi di riscaldamento a pompa di calore;
     
  • Installazione di generatori di calore ibridi, cioè quegli apparecchi costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
     
  • Installazione di generatori di calore a biomassa;
     
  • Installazione di scaldacqua in pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria;
     
  • Installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda sia per usi domestici che industriali, per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, istituti scolastici e università; 
     
  • Installazione di sistemi di microcogenerazione, ossia quegli impianti generalmente costituiti dall'abbinamento tra un motore a gas, la cui energia meccanica viene trasformata in energia elettrica e un sistema di recupero del calore di scarto per la produzione di energia termica la cui potenza sia inferiore ai 50 kW elettrici;
     
  • Installazione di sistemi di building automation, vale a dire i sistemi domotici di monitoraggio, gestione e autoregolazione integrati degli impianti.

 

L’aliquota di detrazione così come l’importo massimo detraibile variano a seconda della tipologia di intervento, come sintetizzato nella seguente tabella:

ecobonus-2019-aliquota-interventi

Va specificato che l’agevolazione fiscale legata agli interventi su edifici condominiali in zone sismiche è da ritenersi alternativa, ossia non cumulabile, a quella prevista per gli interventi su edifici non ricadenti nelle suddette zone.

 

Ecobonus 2019: chi può fruire della detrazione?

L’Ecobonus 2019 è valido per tutti i succitati interventi, svolti tra il 1° Gennaio 2019 e il 31 Dicembre 2019. La detrazione avviene mediante una riduzione delle imposte dovute, dipendente dall’aliquota di detrazione possibile e dall’ammontare dei lavori effettuati, in 10 rate annuali di pari importo. Essa spetta a tutti i contribuenti privati, residenti e non residenti, e contribuenti titolari di impresa, quindi titolari di Partita IVA, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di interventi di risparmio energetico, nella fattispecie:

  • Persone fisiche (detrazione IRPEF):

     

     

    • Titolari di un diritto reale sull’immobile;
    • Condòmini in merito agli interventi sulle parti comuni condominiali;
    • Inquilini che hanno in comodato d'uso l’immobile;
    • I soggetti incapienti possono cedere ai fornitori, agli enti, alle banche e agli intermediari finanziari, il credito d’imposta al quale avrebbero diritto per i lavori eseguiti, ottenendo quindi dal soggetto che accetta il credito l’intera somma corrispondente, godendo pertanto di una sorta di rimborso immediato;

 

  • Titolari di Partita IVA esercenti arti e professioni, contribuenti con redditi d’impresa (detrazione IRES):

     

     

    • Professionisti;
    • Società di persone;
    • Società di capitali;
    • Associazioni tra professionisti;
    • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

La detrazione IRPEF per le spese volte al risparmio energetico può essere fruita anche dai familiari conviventi del soggetto che detiene o possiede l'immobile oggetto dell'agevolazione, pertanto possono sostenere le spese e fruire dell’agevolazione il coniuge, i figli e parenti entro il terzo grado; di contro, l’agevolazione, estesa in questi termini, non è riconosciuta per gli interventi effettuati su edifici che risultano essere immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, anche se la spesa detraibile è effettivamente sostenuta da familiari anche se conviventi.

Va infine ricordato che la detrazione fiscale è riconosciuta soltanto per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sul patrimonio edilizio esistente, non sono infatti ammesse le spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile.

 

Come ottenere la detrazione? Documentazione necessaria e pagamenti

La procedura per l’ottenimento della detrazione prevede che:

  • I pagamenti di ogni intervento siano effettuati a mezzo bonifico bancario/postale: i bonifici devono essere specifici per i lavori eseguiti, nella causale devono essere indicati il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione, la Partita IVA e/o il codice fiscale dell’esecutore dei lavori, nonché il riferimento normativo relativo alla tipologia di intervento e pertanto alla tipologia di agevolazione (cosiddetto bonifico parlante). I contribuenti titolari di reddito d’impresa non sono soggetti all’obbligo di pagamento tramite bonifico, è necessario che conservino idonea documentazione a prova delle spese sostenute;

 

  • Venga redatta, nel caso di riqualificazione energetica globale, la Certificazione Energetica dell’immobile o l’Attestato di Qualificazione Energetica da Tecnico abilitato. È inoltre richiesta l’asseverazione da parte del Direttore dei lavori o altro Tecnico preposto relativa alla conformità delle opere eseguite. Sono esenti dalla presentazione di tale documentazione gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni, di installazione di pannelli solari per produzione di acqua calda, l’installazione di schermature solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione;

 

  • Venga fatta comunicazione all’ENEA, entro 90 giorni dal termine dei lavori mediante portale telematico dedicato (https://ecobonus2019.enea.it/index.asp) compilando l’apposita pratica e allegando la documentazione necessaria, ossia quella succitata in relazione alla tipologia di intervento: per la compilazione della comunicazione e i chiarimenti relativi agli interventi l’Ente ha redatto un vademecum dedicato ai contribuenti, così come l’Agenzia delle Entrate. La Comunicazione una volta presentata può essere rettificata in caso di errori anche dopo la scadenza del termine previsto per il suo invio e può essere reinoltrata entro il termine di presentazione della Dichiarazione dei redditi riferita all’anno entro il quale la spesa può essere portata in detrazione.

 

Il contribuente che abbia fatto apposita comunicazione all’ENEA e stia godendo delle agevolazioni previste ha l’obbligo di conservare la documentazione relativa all’intervento, ossia:

  • Copia della comunicazione inviata all’ENEA con attestazione di trasmissione;
  • Asseverazione del Tecnico abilitato, Certificazione Energetica dell’edificio/unità, Attestato di Qualificazione Energetica (se previste);
  • Documentazione fiscale delle spese effettuate relative alle opere rientranti nell’Ecobonus;
  • Copia delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese (per interventi sulle parti comuni condominiali);
  • Dichiarazione di consenso o delega all'intervento da parte del proprietario (per interventi effettuati dall'affittuario-usufruttuario);
  • Documentazione attestante la preesistenza dell’edificio oggetto della detrazione al momento dell’intervento (documentazione catastale, copia F24 relativo all’IMU eventualmente dovuta).

Prima di concludere è doveroso rammentare che è attesa la pubblicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con altri ministeri, già previsti sin dalla Legge di Bilancio 2018 e annunciati durante lo scorso anno, di uno o più decreti che potrebbero modificare i tetti di spesa e i requisiti per beneficiare dell’agevolazione, nonché precisare alcuni aspetti tecnici, procedurali e di controllo.

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