riqualificazione-energetica-edifici

Quando si parla di riqualificazione energetica degli edifici si intende l’esecuzione di interventi di natura edilizia e/o impiantistica su immobili esistenti al fine di:

  • Ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • Migliorare la tenuta termica dell'edificio;
  • Installare dispositivi e apparecchi che utilizzino energie rinnovabili;
  • Sostituire impianti di climatizzazione invernale.

 

Riqualificazione energetica degli edifici: come ridurre il fabbisogno energetico?

 

La riduzione del fabbisogno energetico di un’unità immobiliare o edificio, così come il suo miglioramento termico, si ottiene mediante l’impiego di materiali coibenti sulle cosiddette “strutture opache” (muratura perimetrale, solai, coperture), il cui più immediato esempio è rappresentato dall’isolamento a cappotto interno o esterno e dall’inserimento di isolanti termici su solai e coperture.

La riduzione del fabbisogno energetico si ottiene anche mediante la sostituzione dei serramenti esterni che comprendono finestre e portefinestre, nonché quei serramenti, vetrati o meno, che possano ritenersi parte dell’involucro riscaldato dell’edificio, ossia prospicenti verso l’esterno o verso locali non climatizzati.

Questa tipologia di interventi è tanto più efficace quanto più i materiali utilizzati saranno performanti (basso coefficiente di trasmittanza termica “U”) e i ponti termici eliminati, ottenendo pertanto un grado di ermeticità alle dispersioni termiche dell’edificio il quale, di conseguenza, abbisognerà di una minore quantità di energia per la climatizzazione invernale o estiva e sarà in grado di mantenere più a lungo la temperatura di comfort.

Gli interventi di natura impiantistica che costituiscono/contribuiscono alla riqualificazione energetica di un edificio sono quelli che prevedono la sostituzione degli impianti e dei generatori per la climatizzazione ad alto rendimento ed efficienza, nonché l’integrazione degli impianti stessi con dispositivi di captazione di energia solare e con apparecchi alimentati da biocombustibili, o che utilizzino energie rinnovabili e comunque diverse dai combustibili fossili.

Il recente allargamento del bacino d’utenza che utilizza tecnologie di controllo da remoto degli impianti (applicazioni dei principi della domotica) ha aumentato la consapevolezza dell’utenza rispetto al consumo energetico, portando altresì al massimo sfruttamento dell’efficienza degli impianti facendo rientrare questa tecnologia a pieno titolo negli interventi di riqualificazione energetica.

 

 

La Legge di Bilancio 2018

 

Con la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017) è stato riconfermato l’Ecobonus per la riqualificazione energetica, prorogandolo fino al 31 Dicembre 2018. Sono state tuttavia modificate alcune percentuali e casistiche per la detrazione, inoltre è stata ampliata la platea dei soggetti beneficiari e degli interventi agevolabili con l’introduzione di alcune novità.

L’agevolazione consiste in una detrazione fiscale dall’IRPEF (persone fisiche) o dall’IRES (società) sulle spese sostenute per aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici o delle parti comuni dei condomini.

 

La detrazione, pari al 65% per le spese sostenute, è riconosciuta per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:

  • Impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII (in riferimento alla Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 207/02);
  • Impianti dotati di apparecchi ibridi, ossia costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente certificati dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • Generatori d'aria calda a condensazione;
  • Impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (fino a un valore massimo di 30.000 €);
  • Pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (fino a un valore massimo di 30.000 €).

 

Sono soggetti alla medesima percentuale detrattiva gli interventi di:

  • Sostituzione di boiler (scaldacqua/scaldabagni per la produzione di acqua calda sanitaria) tradizionali con medesimi apparecchi a pompa di calore (fino a un valore massimo di 30.000 €);
  • Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, alla condizione che si ottenga un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori di riferimento riportati nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 Gennaio 2010, aggiornamento del Decreto del 11 Marzo 2008, allegati A e B (fino a un valore massimo di 100.000 €);
  • L'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (fino a un valore massimo di 60.000 €);

A partire dal 1° Gennaio 2016 la detrazione al 65%, il cosiddetto Ecobonus domotica, è stata estesa anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative.

 

 

Detraibilità delle spese sostenute: le novità 2018

 

Le novità introdotte dal 1° Gennaio 2018 in materia di detraibilità delle spese sostenute riguardano:

  • La detrazione al 65% per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20% (fino a un valore massimo di 100.000 €);
  • La riduzione dell’aliquota di detrazione, che dal precedente 65% passa al 50% per:

    • Interventi su edifici esistenti, o parti di essi riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), serramenti, schermature solari, a condizione che vengano rispettati i requisiti di trasmittanza termica “U” riportati nel già citato Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (fino a un valore massimo di 60.000 €);
    • Sostituzione di generatori con caldaie a condensazione appartenenti almeno alla classe A di prodotto (differentemente dalla detrazione prevista quando alla sostituzione del generatore siano abbinati anche altri interventi sull’impianto di distribuzione e sulla termoregolazione). Generatori di classe inferiore o di altra tipologia sono esclusi dal diritto di detrazione;
    • Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (fino a un valore massimo di 30.000 €).

 

 

La riqualificazione energetica dei condomini

 

Per quanto riguarda riqualificazione energetica del condominio, la legge di bilancio stabilisce:

  • La detrazione del 65% per le spese sostenute dal 6 Giugno 2013 al 31 Dicembre 2021 relative a interventi su parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • La detrazione del 70% per gli interventi sull’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio;
  • La detrazione del 75% nel caso di miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva, che consegue almeno la qualità media indicata nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 Giugno 2015.

La spesa complessiva, ai fini della detraibilità non deve superare i 40.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono il condominio. Le suddette condizioni sono soggette all’asseverazione da parte di un Tecnico abilitato affinché si possa accedere alle agevolazioni;

  • Detrazione per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica:

    • Dell’80% se i lavori determinano il passaggio a 1 classe di rischio inferiore;
    • Dell’85% se gli interventi determinano il passaggio a 2 classi di rischio inferiori.

Quest’ultima tipologia di detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono il condominio.

Va specificato che l’agevolazione fiscale legata agli interventi su edifici condominiali in zone sismiche è da ritenersi alternativa, ossia non cumulabile, a quella prevista per gli interventi su edifici non ricadenti nelle zone sismiche succitate;

  • I soggetti fiscalmente incapienti possono cedere ai fornitori, agli enti, alle banche e agli intermediari finanziari, il credito d’imposta al quale avrebbero diritto per i lavori eseguiti in condominio, come sopra descritti, ottenendo quindi dal soggetto che accetta il credito l’intera somma corrispondente, godendo pertanto di una sorta di rimborso immediato.
  • Viene esteso l’accesso a tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica per gli Istituti Autonomi di Case Popolari, i quali finora potevano usufruire soltanto di quelle sulle parti comuni.

 

 

Come ottenere le detrazioni fiscali? Iter e limiti

 

Le detrazioni sopra descritte sono ripartite in dieci rate annuali; la procedura per il loro ottenimento prevede che:

  • I pagamenti di ogni intervento siano effettuati a mezzo bonifico bancario/postale, carta di credito o di debito;
  • I bonifici debbano essere specifici per lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
  • Nella causale dei bonifici venga indicato il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione nonché la partita iva e/o il codice fiscale dell’esecutore dei lavori;
  • Venga redatta, nel caso di riqualificazione energetica di edifici esistenti, la Certificazione Energetica dell’immobile o l’Attestato di Qualificazione Energetica da Tecnico abilitato. È inoltre richiesta l’asseverazione da parte del Direttore dei lavori o altro Tecnico preposto relativa alle opere eseguite. Sono esenti dalla presentazione di tale documentazione gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni, di installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione.
  • Venga trasmessa all’ENEA, entro 90 giorni dal termine dei lavori, in modalità telematica, la scheda informativa degli interventi realizzati ed eventuale copia dell’Attestato di Qualificazione Energetica.
  • Il contribuente conservi la documentazione fiscale relativa all’intervento:

    • attestazione di pagamento;
    • fattura/e relativa ai lavori eseguiti nella quale siano specificate natura, quantità e qualità dei beni e servizi acquisiti.

 

Non è più previsto l’obbligo di effettuare comunicazione all’Agenzia delle Entrate nei casi in cui i lavori si protraggano per più anni.

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