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Tutta la normativa relativa alle prestazioni energetiche degli edifici

L’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) è un documento, obbligatorio per legge, che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di una porzione di esso o di una singola unità immobiliare, sintetizzando, in una scala da A a G, le prestazioni energetiche degli edifici.

 

L’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) è un documento, obbligatorio per legge, che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di una porzione di esso o di una singola unità immobiliare, sintetizzando, in una scala da A a G, le prestazioni energetiche degli edifici.

L’APE è uno strumento utile per:

– Valutare quanto sia conveniente l’acquisto o la locazione di un immobile in relazione ai consumi energetici;

– Consigliare degli interventi di riqualificazione energetica efficaci.

 

Il repertorio normativo che ha portato all’attuale A.P.E. ha una storia ed un percorso piuttosto lunghi che partono dalla metà degli anni Settanta, con la Legge 373 del 1976. Essa fu emanata nel tentativo di far fronte alla crisi petrolifera europea che in quegli anni fece crescere drasticamente il prezzo del petrolio e fu la prima ad imporre, sia per gli edifici residenziali che per quelli industriali e terziari, dei limiti alla dispersione termica verso l’esterno.

 

La Legge 10 del 9 Gennaio 1991,Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” fu emanata con l’intento di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia, in accordo con la politica energetica della Comunità Economica Europea. La legge 10 fu la prima legge quadro finalizzata a regolare le modalità progettuali e la gestione del sistema edificio/impianto con l’obiettivo di garantire risparmio energetico, uso consapevole dell’energia, salvaguardia dell’ambiente e benessere degli individui all’interno dell’ambiente confinato mediante la verifica della “tenuta” dell’isolamento termico delle pareti e dei solai, per contenere la dispersione di calore.

 

Essa, inoltre, prendeva in considerazione il rendimento dei sistemi impiantistici proponendo un percorso per la valutazione del bilancio energetico invernale dell’edificio fra gli apporti e le dispersioni di calore. Infine, per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico era obbligatorio soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica, introducendo già una serie di contributi in conto capitale e incentivi a sostegno dell’utilizzo di fonti rinnovabili in edilizia. L’art. 28 della legge 10/91 prevedeva che il proprietario dell’edificio, o chi ne avesse titolo, depositasse in Comune, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori, una relazione tecnica redatta dal progettista, che ne attestasse la rispondenza alle proprie prescrizioni.

 

A seguito della suddetta Legge fu emanato il suo decreto di attuazione, ossia il DPR 412/1993 Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4 della legge 9 Gennaio 1991, n. 10: il territorio nazionale veniva classificato in funzione del numero di gradi giorno (GG), intesi come la somma, estesa su tutto il periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle differenze positive giornaliere tra la temperatura ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera ricavata dalla UNI 10349.

 

In funzione dei GG si stabiliva l’appartenenza di un’area geografica ad una delle 6 zone climatiche in cui viene suddiviso il territorio, dalla A alla F, ad ognuna delle quali viene associato un periodo convenzionale di riscaldamento; gli edifici venivano classificati in base alla loro destinazione d’uso in categorie denominate dalla E1 alla E6. La classificazione proposta dal DPR 412/1993 è valida ancora oggi.

Il DPR 412/1993 stabiliva, inoltre, i criteri di progettazione energetica sulla base della determinazione del FEN (Fabbisogno Energetico Normalizzato) e del rendimento globale stagionale dell’impianto termico, dato dal rapporto tra il fabbisogno energetico convenzionale (FEC) e il prodotto del volume lordo riscaldato (V) per i gradi giorno della località (GG), anticipando, di fatto, il concetto di indici di prestazione.

 

Nel 2002 il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione emanarono la Direttiva 2002/91/CE, detta EPBD (Energy Performance of Building Directive) con lo scopo di orientare l’attività edilizia degli Stati Membri verso una concezione di efficienza energetica che consentisse di perseguire anche obiettivi rivolti alla riduzione dell’impatto ambientale ed al contenimento dell’inquinamento, in ottemperanza al Protocollo di Kyoto. L’obiettivo della direttiva era promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l’efficacia sotto il profilo dei costi. Le disposizioni in essa contenute riguardavano:

 

  • Il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici;
  • L’applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione;
  • L’applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni (fino ad allora non soggetti a vincoli prestazionali;
  • La certificazione energetica degli edifici, e quindi il concetto di certificato energetico, dove doveva essere indicata chiaramente la prestazione energetica dell’edificio, in modo da consentire ai cittadini di conoscere l’efficienza energetica dell’immobile e dar loro la possibilità di confrontarne diversi per un acquisto più consapevole. Inoltre era previsto che tale certificazione contenesse raccomandazioni circa i possibili interventi migliorativi sull’involucro e sugli impianti per risparmiare energia e risultare economicamente convenienti. In particolare, l’art. 7 prevedeva che in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l’Attestato di Certificazione Energetica fosse messo a disposizione del proprietario o che questi lo mettesse a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi. La validità dell’attestato era fissata a dieci anni (prescrizione ad oggi ancora valida);
  • L’ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d’aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie avessero più di quindici anni.

 

Nel 2005, recependo la direttiva europea 2002/91/CE, venne emanato il D.Lgs. 19 Agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia. Gli obiettivi del decreto, ancora largamente utilizzato, erano:

  • Definire il metodo di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;
  • Applicare i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
  • Definire i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
  • garantire le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
  • Stabilire i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti;
  • Promuovere l’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, nonchè la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore.

 

Il D.Lgs. 29/12/06 n. 311 ha apportato alcuni correttivi al 192, rendendo in generale più severi i limiti da verificare. Esso introdusse in via transitoria e sino alla data di entrata in vigore delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l’Attestato di Qualificazione Energetica, documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio (o dell’unità immobiliare) in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati per il caso specifico o, ove questi non siano indicati, per un identico edificio di nuova costruzione; l’attestato doveva comprendere anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi.

 

Il DPR 59/2009 aveva la finalità di promuovere un’applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per l’efficienza energetica sul territorio nazionale e individuava le Norme tecniche riconosciute a livello nazionale per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici:

UNI TS 11300 – Parte 1: determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edifico per la climatizzazione estiva ed invernale;

UNI TS 11300 – Parte 2: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

Come stabilito all’articolo 4 del D.P.R. 59/2009, l’Indice di Prestazione energetica in regime invernale (EPi), con riferimento alle nuove edificazioni ed alle ingenti ristrutturazioni, doveva risultare inferiore ai limiti riportati all’Allegato C del D.Lgs. 311/2006 (in kWh/mq per gli edifici residenziali, kWh/mc per gli altri edifici).

Il Decreto 59 prevedeva, inoltre, che gli strumenti di calcolo applicativi garantissero uno scostamento non superiore al 5% rispetto allo strumento di riferimento e dovessero essere certificati dal C.T.I. (Comitato Termotecnico Italiano).

 

Il DM 26 Giugno 2009 definì finalmente le linee guida nazionali per la certificazione energetica. L’Allegato A conteneva le regole nazionali sulla certificazione energetica degli edifici e il modello di certificato. Il decreto prevedeva che l’Attestato di Certificazione Energetica contenesse indicazioni sull’efficienza energetica dell’edificio, i valori di riferimento a norma di legge e le classi prestazionali, oltre ad indicazioni economicamente sostenibili per interventi di riqualificazione energetica.

 

Il D.Lgs. 28/2011 di attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili introdusse alcune novità:

 

  • Definizione degli obblighi di utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e sottoposti a ristrutturazioni;
  • Obbligo in sede di compravendita e locazione di introduzione di una clausola in cui l’acquirente o il locatore dichiarasse di aver ricevuto le informazioni riguardanti la certificazione energetica degli edifici, obbligo per tutti gli annunci di vendita di riportare l’indice di prestazione energetica.

 

Con il D.L. del 4 Giugno 2013 n. 63 (decreto eco-bonus/energia), convertito dalla Legge 90/2013, l’Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.) viene sostituito dall’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.).

 

I Decreti Ministeriali del 26 Giugno 2015, attuativi della Legge 90/2013 e della Direttiva 2010/31/UE, che completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici, sono:

 

  • Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, adeguamento del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009, definisce le nuove regole per la redazione dell’A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica);
  • Metodologie di calcolo delle prestazioni e requisiti minimi definisce le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione;
  • Schemi per la relazione tecnica di progetto definisce gli schemi di relazione tecnica di progetto, adeguandoli al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche.

 

Il 29/06/2016 entrano in vigore le nuove norme UNI/TS 11300 relative alle prestazioni energetiche degli edifici e UNI 10349 sui dati climatici relativi al riscaldamento e raffrescamento degli edifici.

 

  • La UNI/TS 11300-4 calcola il fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di generazione (impianti solari termici, generatori a combustione alimentati a biomasse,  pompe di calore, impianti fotovoltaici, cogeneratori, sottostazioni di teleriscaldamento) che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili trattata nella UNI/TS 11300-2.
  • La UNI/TS 11300-5 fornisce metodi di calcolo per determinare in modo univoco e riproducibile il fabbisogno di energia primaria degli edifici sulla base dell’energia consegnata ed esportata e la quota di energia da fonti rinnovabili, applicando la normativa tecnica citata nei riferimenti normativi. Essa inoltre sostituisce la Raccomandazione CTI 14:2013.
  • La UNI/TS 11300-6 interviene direttamente anche sul certificatore energetico per la redazione del nuovo A.P.E. fornendo dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di energia elettrica per il funzionamento di impianti destinati al sollevamento e al trasporto di persone, o persone accompagnate da cose, in un edificio; infatti, dall’entrata in vigore di questa norma, è necessario e obbligatorio stimare anche questa tipologia di consumi (solo per le categorie di edifici dove la stima è prevista).

 

La nuova versione della norma UNI 10349 è la revisione delle parti 1, 2 e 3 dell’edizione precedente, che risale al 1994:

 

  • Parte 1: contiene, suddivisi per provincia, i dati climatici aggiornati sui quali basare i calcoli per le prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici (determinazione dei fabbisogni energetici per il raffrescamento e per il riscaldamento) e metodi per ripartire l’irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolarne il valore su di una superficie inclinata, orinetata o orizzontale;
  • Parte 2: riguarda i dati di progetto. Il rapporto tecnico fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la progettazione delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva ed invernale ad essi asserviti. I dati di progetto contenuti nel rapporto tecnico sono rappresentativi delle condizioni climatiche limite, da utilizzare per il dimensionamento degli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale e per valutare il rischio di surriscaldamento estivo;
  • Parte 3: riguarda le differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici. La norma fornisce metodi di calcolo e prospetti di sintesi relativi a indici sintetici da utilizzarsi per la descrizione climatica del territorio. La UNI 10349-3 completa la UNI EN ISO 15927-6 fornendo la metodologia di calcolo per la determinazione, sia nella stagione di raffrescamento, sia nella stagione di riscaldamento degli edifici, dei gradi giorno, delle differenze cumulate di umidità massica, della radiazione solare cumulata su piano orizzontale e dell’indice sintetico di severità climatico del territorio. Gli indici possono anche essere utilizzati per una prima verifica di massima degli impianti.

2 Comments

  1. Chiedo scusa, ma la Legge n. 373 non è dell’anno 1976? Nel documento è scritto anno ’73, mi chiedevo se sono in errore io oppure se è stata una svista. Grazie

    • Buongiorno Elisa, la Legge Ordinaria del Parlamento n. 373 Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici è del 30/04/1976, la data riportata nell’articolo è frutto di una nostra svista e a tal proposito la ringraziamo per la segnalazione e provvederemo a correggere l’errore.

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