ARTICOLO 4/2017
Attestato di Prestazione Energetica – Parte 2: applicazione
Nel precedente articolo abbiamo parlato dell’Attestato di Prestazione Energetica dal punto di vista normativo, ripercorrendo il panorama legislativo italiano degli ultimi anni dalla Legge 9 Gennaio 1991 ai DM 26 Giugno 2015.
Ma quali sono gli ambiti di applicazione, le modalità e le caratteristiche applicative dell’Attestato di Prestazione Energetica?
Secondo la normativa vigente, in particolare il D.M. 26/06/2015 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l'Attestato di Prestazione Energetica va redatto dal 1° Luglio 2009 in caso di compravendita di immobili e dal 1° Luglio 2010 in caso di locazione. Da Gennaio 2012 anche negli annunci immobiliari va inserito l’indice di prestazione energetica (valore in kWh/mq annui) dell’unità/edificio oggetto dell’annuncio.
Attestato di prestazione energetica: quando è obbligatorio e quando no
Nello specifico, i casi in cui va obbligatoriamente redatto l’Attestato di Prestazione Energetica sono diversi, identificati, prima del D.M. attuativo succitato, dalla Legge 90/2013:
- Compravendita: trasferimenti a titolo oneroso (es. rogito, permuta). Prima del trasferimento dell'immobile, e comunque sin dal momento della trattativa, il proprietario deve, a sue spese, far redigere l'Attestato e mostrarlo all'acquirente. Al momento del passaggio di proprietà, l'A.P.E. va consegnato al nuovo proprietario. Nell'atto di vendita sarà apposta specifica clausola con la quale l'acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’Attestato. Questo, inoltre, deve essere allegato al contratto di vendita (art. 6 comma 3 del Lgs. 192/05). Sono previste sanzioni per il proprietario inadempiente, tuttavia è stata abrogata la nullità dell'atto in caso di mancata allegazione;
- Donazione: trasferimenti a titolo gratuito (usufrutto, assegnazione alloggi, etc);
- Affitto di edifici o singole unità immobiliari: nel nuovo contratto di locazione soggetto a registrazione va apposta una specifica clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto l’Attestato di Prestazione Energetica. In caso di affitto di singole unità immobiliari l'A.P.E. può non essere allegato al contratto ma va comunque redatto; come nel caso della compravendita, il proprietario (locatario) deve mostrare l'attestato di prestazione energetica durante le fasi di contrattazione e consegnarlo all'affittuario al momento della registrazione del contratto. Le sanzioni sono particolarmente onerose se non si ha l'A.P.E. al momento della registrazione del contratto di affitto;
- Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari: negli annunci immobiliari di vendita e affitto di immobili, con qualsiasi mezzo d'informazione, deve essere inserita la prestazione energetica globale, la prestazione energetica dell'involucro e la classe energetica corrispondente; pertanto, affinché l'annuncio contenga le informazioni in merito alle prestazioni energetiche, è necessario richiedere la redazione dell'Attestato prima della pubblicazione. Sono previste sanzioni per il responsabile dell'annuncio inadempiente;
- Edifici di nuova costruzione (al termine dei lavori): la direttiva europea e la legislazione nazionale sono molto severe sull'obbligo di dotare un immobile di nuova costruzione di A.P.E.; l'obiettivo è quello di controllare l'effettiva rispondenza alle normative sul risparmio energetico. L'acquirente può tutelarsi ricevendo prima del trasferimento della proprietà un documento asseverato che definisce la classe energetica. La procedura prevede, a seguito interventi edilizi che prevedano la protocollazione di Permesso di Costruire, D.I.A., S.C.I.A. o C.I.L.A. e che riguardino modifiche dell’involucro edilizio e/o degli impianti, la redazione, al termine dei lavori, in sede di certificazione di collaudo finale ed eventuale richiesta/certificazione di agibilità, la redazione di un Q.E. (Attestato di Qualificazione Energetica), a firma del Direttore dei lavori o di Tecnico incaricato. L’A.Q.E. precede l’A.P.E.;
- Ristrutturazione importante e interventi di riqualificazione energetica: Si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno o da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali; i solai contro terra e su spazi aperti; i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati). Gli interventi di riqualificazione energetica di un edificio sono quelli non riconducibili a quanto precedentemente detto e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, compresa la sostituzione del generatore. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche tecno-fisiche o di efficienza. Tale ambito abbraccia anche gli interventi di ampliamento mediante Piano Casa e vengono trattati, per quanto concerne la procedura, come gli interventi citati al punto 5.
- Edifici pubblici e aperti al pubblico con superficie maggiore di 250 mq (aggiornamento secondo D.M. 26/06/2015, precedentemente la soglia di superficie era pari a 500 mq);
- Contratti di gestione del clima in edifici pubblici.
I casi in cui non vige l’obbligo di dotare l'immobile di A.P.E. sono individuati dal D.Lgs. 192/2005 e richiamati nell'appendice A del DM 26/06/2015. Non è obbligatorio, dunque:
- Quando l’immobile è già dotato di A.C.E. (Attestato di Certificazione Energetica) in corso di validità rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE e prima dell'entrata in vigore del D.L. 63/2013, cioè in data 06.06.2013;
- In caso di eredità di un immobile nella dichiarazione di successione;
- Quando gli ambienti edifici industriali e artigianali sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
- Per edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- Per i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50mq salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica;
- Per edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
- Per gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
- Per i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
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Per fabbricati in costruzione per i quali non si disponga dell’abitabilità o dell’agibilità al momento della compravendita, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile. In particolare si fa riferimento:
- Agli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale“, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio;
- Agli immobili venduti “al rustico“, cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici;
- Ai manufatti non riconducibili alla definizione di edificio (manufatti cioè non qualificabili come “sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno”, ad esempio: una piscina all’aperto, una serra non realizzata con strutture edilizie, etc.).
Per i ruderi, i fabbricati in costruzione e i manufatti permane l’obbligo di presentazione, prima dell’inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l’efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del titolo abilitativo.
Infine, l’'attestato va aggiornato (se già redatto nei casi dei punti 5 e 6 del precedente elenco) in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell'immobile, come ad esempio in caso di sostituzione degli infissi, della caldaia, posa di isolante, etc.
Il certificatore energetico, colui che redige l’A.P.E.: qualifiche e responsabilità
L'A.P.E. viene redatto da un soggetto accreditato chiamato certificatore energetico. La formazione, la supervisione e l'accreditamento dei professionisti viene gestita dalle Regioni con apposite leggi locali. In assenza di specifica normativa regionale la legge vigente è quella nazionale (D.Lgs. 192/2005 e seguenti). Il certificatore energetico è un soggetto abilitato e iscritto a un Albo dei certificatori organizzato e normato dalle leggi attuative regionali. Certificatore energetico può essere un tecnico già abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, quindi, salvo diverse prescrizioni normative regionali, possono redigere certificati energetici architetti, ingegneri, geometri, periti impiantistici iscritti al relativo Ordine di appartenenza.
Il professionista redigente l’Attestato di Prestazione Energetica ha, principalmente, le seguenti responsabilità:
- Responsabilità amministrative e disciplinari: multa fino al 70% della parcella calcolata secondo la tariffa professionale e sospensione dall’Ordine o Collegio professionale competente quando il tecnico abilitato rilascia un A.P.E. non veritiero senza i requisiti di volontarietà e consapevolezza;
- Responsabilità civile: pagamento di un risarcimento dei danni causati involontariamente o colposamente a terzi quando il tecnico abilitato rilascia un A.P.E. non veritiero per negligenza, imperizia o semplice errore di calcolo;
- Responsabilità penale: condanna per falsità ideologica con la reclusione fino a un anno e multa fino a 516 euro se il tecnico abilitato rilascia un Attestato di Prestazione Energetica non veritiero.
Inoltre, come prescritto dalla Legge, il Certificatore deve assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale. Il certificatore energetico deve essere un soggetto terzo, infatti all’A.P.E. deve essere allegata la Dichiarazione di indipendenza, ovvero una dichiarazione espressa, ai sensi dei suddetti articoli del Codice Penale, attestante l’assenza di conflitto di interessi, il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati e l’assenza di avere rapporti di parentela fino al quarto grado con il Committente.
L’indice di prestazione energetica e la scala di classificazione
L'indice di prestazione energetica corrisponde all'energia totale consumata dall'edificio climatizzato per metro quadro di superficie ogni anno. Tutti gli immobili, anche quelli non residenziali, vengono classificati secondo i KWh/mq anno, a differenza del passato in cui gli immobili non residenziali avevano come unità di misura dell'indice di prestazione i KWh/mc anno. L'indice indica quanta energia viene consumata affinché l'edificio (o l'unità immobiliare) raggiunga le condizioni di comfort secondo i servizi energetici presi in considerazione (per esempio, riferendoci al riscaldamento, si considera la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo).
La nuova scala di classificazione della prestazione energetica degli immobili è formata da 10 classi: A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G (dalla più efficiente alla meno efficiente). La classe di appartenenza viene determinata tramite l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio in termini di energia primaria non rinnovabile (EPgl,nr). Tale indice, dopo l’entrata in vigore dei Decreti Attuativi del 2015 (1° Ottobre 2015), tiene conto del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile non solo per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, ma anche di altri servizi:
- Climatizzazione invernale (EPh,nren);
- Climatizzazione estiva (EPc,nren);
- Produzione di acqua calda sanitaria (EPw,nren);
- Ventilazione (EPv,nren);
- Illuminazione artificiale (EPl,nren), per gli immobili non residenziali;
- Trasporto di persone o cose (EPt,nren), per gli immobili non residenziali.
Il nuovo Decreto introduce inoltre la definizione degli edifici a energia quasi zero (nZEB), concetto introdotto con la Direttiva Europea 2010/31/UE recepita in Italia con il Decreto Legge 63/2013, che sta ad indicare tutti quegli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, con fabbisogno energetico quasi nullo, coperto in misura significativa da fonti rinnovabili, prodotte all’interno del confine energetico dell’edificio.
Le fasi per la redazione di un A.P.E.
- Reperimento della documentazione relativa al proprietario dell’immobile e dell’immobile stesso (documenti catastali, anno di costruzione, nominativi del progettista, direttore lavori, costruttore, elaborati grafici eventualmente disponibili, verifica della documentazione progettuale energetica e controllo della congruità con l’esistente);
- Sopralluogo: durante il sopralluogo il tecnico dovrà fare un rilievo dei serramenti e un’analisi della loro tipologia e dei loro materiali costituenti, un’analisi della tamponatura esterna e interna dell’involucro edilizio, un’analisi dei solai di calpestio e copertura di ciascun livello, un’analisi dell’impianto di climatizzazione invernale e dell’impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria e valutare eventuali contributi di collettori solari o pannelli fotovoltaici installati. Viene dunque effettuata un’analisi energetica completa dell'immobile e delle tipologie di impianto asservite, compresi gli eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. Al tecnico è generalmente richiesta una minima documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
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Calcolo della prestazione energetica globale dell’immobile mediante opportune procedure software certificate dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano) secondo le norme UNI/TS 11300 e UNI 10349. Nello specifico il calcolo dovrà considerare:
- La prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
- La classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;
- La qualità energetica del fabbricato (indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed area solare equivalente e trasmittanza termica periodica);
- I valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica;
- Le emissioni di anidride carbonica;
- Gli indici di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile e l’energia elettrica esportata;
- La quantità annua di energia consumata per vettore energetico;
- L’elenco dei servizi energetici con le relative efficienze;Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto. Nel caso di assenza di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria vengono comunque simulati in maniera virtuale. Questa tipologia di stima influisce sul periodo di validità dell’A.P.E.;
- Formulazione delle raccomandazioni tecniche volte a migliorare le prestazioni energetiche dell’unità immobiliare e il periodo di ritorno dell’investimento. Per ogni singolo intervento dovranno essere indicate la classe e la prestazione energetica complessivamente raggiungibili;
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Stesura integrale del documento A.P.E. e trasmissione del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio. Entro i 15 giorni successivi alla trasmissione il soggetto certificatore procede alla consegna dell’APE al Richiedente, fatte salve diverse prescrizioni delle normative regionali. La sottoscrizione con firma digitale dell’APE ha valenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il documento prodotto sarà così costituito:
- Dati generali: destinazione d’uso, oggetto dell’attestato e dati identificativi. Sono evidenziati i servizi energetici effettivamente presenti;
- Prestazione energetica globale del fabbricato: la sezione riporta la classe energetica dell’edificio e l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile. Inoltre è riportato il valore medio della prestazione energetica di immobili simili, sia nuovi che esistenti. È presente un campo che indica se si tratta di un edificio a energia quasi zero. Inoltre è riportata la prestazione energetica nel periodo invernale e nel periodo estivo del fabbricato mediante l’utilizzo di espedienti grafici che consentono in maniera semplice di comprendere la prestazione anche ai non addetti ai lavori:
- Prestazione energetica degli impianti e consumi stimati: sono riportate le prestazioni energetiche degli impianti sia da fonti rinnovabili che per quelli da fonte non rinnovabile, nonché una stima dell’energia consumata annualmente dall’immobile secondo un uso standard;
- Raccomandazioni: la sezione riporta gli interventi raccomandati e la stima dei risultati conseguibili con il singolo intervento o con la realizzazione dell’insieme di essi, esprimendo una valutazione di massima del potenziale di miglioramento dell’edificio o immobile oggetto dell’attestato di prestazione energetica;
- Altri dati: sono riportati i valori di energia esportata, il vettore energetico e altri dati di dettaglio del fabbricato. Sono presenti inoltre i dati di dettaglio relativi agli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e produzione di acqua calda sanitaria, agli impianti combinati; alla produzione da fonti rinnovabili; alla ventilazione meccanica; all’illuminazione e al trasporto di cose o persone;
- Miglioramento della prestazione energetica: In questa sezione sono riportati le informazioni sulle opportunità, anche in termini di strumenti di sostegno nazionali o locali, legate all’esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti;
- Certificatore, sopralluoghi e software: in questa sezione sono riportati i dati del soggetto certificatore, le date dei sopralluoghi, la provenienza dei dati (progetto energetico o rilievo sull’edificio). È infine presente la sezione dedicata al software utilizzato, in cui va indicato se il software stesso risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei risultati conseguiti rispetto ai valori ottenuti per mezzo dello strumento di riferimento nazionale e se è stato utilizzato un metodo di calcolo semplificato.
Un’altra novità introdotta dagli attuativi della Legge 90/2013 è la costituzione del Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (S.I.A.P.E.), un catasto nazionale degli Attestati di Prestazione Energetica degli impianti termici, strumento a servizio delle Regioni e delle Province autonome per poter prevedere controlli e accertamenti sugli A.P.E.), nonché strumento di pianificazione strategica per l’attuazione di interventi di riqualificazione energetica che potranno così essere indirizzati e concentrati nelle zone di maggiore necessità. Il S.I.A.P.E., gestito dall’E.N.E.A., sarà raccordato ai già esistenti sistemi informativi nazionali e regionali, in particolare ai catasti regionali degli impianti termici, introdotti con il D.P.R. 74/2013, che prevede la trasmissione telematica del Libretto d’Impianto alla Regione, la quale rilascia un codice catasto e un’abbinata chiave alfanumerica che dovranno essere forniti al certificatore energetico in da parte del Committente al momento della richiesta di redazione di A.P.E.
Sono un perito industriale specializzato in elettrotecnica e termotecnica e sono inscritto all’albo professionale per ambedue le specializzazioni.
Posso redigere e firmare le relazioni energetiche secondo legge 10/91.
Consideranfo che le competenze che vengono richieste sono principalmente termotecniche/energetiche e che le strutture edili vengono considerste soltanto ai fini termoigrometrici e non strutturali posso firmare gli APE da solo?
Buongiorno Marco,
Con le sue qualifiche può senz’altro redigere A.Q.E. e A.P.E. in autonomia utilizzando, come già saprà, un software apposito che non utilizzi modelli di calcolo cosiddetto semplificato. L’abilitazione a registrare gli A.P.E. presso la Regione avviene per alcune regioni, ad esempio il Veneto, semplicemente mediante l’iscrizione alla sezione del sito dedicata, per altre invece, ad esempio l’Emilia Romagna, esiste uno specifico Albo dei Certificatori Energetici per il quale è necessario ottenere tale qualifica mediante un corso specifico abilitante. In ciascun caso ribadiamo che le sue qualifiche Le permettono di accedere ai portali e all’eventuale corso abilitante per poter diventare Qualificatore Energetico.