immagine blog apros

Non ha precedenti, nella storia contemporanea del nostro Paese, la situazione di emergenza epidemiologica in corso; la diffusione del coronavirus COVID-19 coinvolge il mondo intero: il giorno 11 Marzo l’O.M.S. ha dichiarato infatti lo stato di pandemia, cambiando in modo radicale, oltre a quello sanitario, ogni altro ambito della vita: sociale, economico, politico. Al fine del contenimento del contagio sono state messe in atto dal nostro Governo varie misure, dapprima circoscritte nei comuni focolaio delle cosiddette “zone rosse” poi estese a tutto il territorio nazionale.

Mediante una serie di decreti, sono state prescritte misure sempre più restrittive: chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresa l’università con attivazione della didattica a distanza; forme di distanziamento sociale; applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità; sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali  e  di  pubblica utilità  e  di  quelle  che  possono  essere  svolte  in modalità domiciliare (smart working). Con il più recente e restrittivo DPCM 22 Marzo 2020 si disciplina la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali (art.1, c.1 lettera a) che non siano specificatamente escluse da tale provvedimento, riportate nell’Allegato 1, così come previsto dall'aggiornamento del 25 Marzo 2020, del suddetto decreto ivi identificate secondo il codice Ateco.

Una nota è stata pubblicata nei giorni scorsi da AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali, con l’intento di fornire alle aziende coinvolte nella filiera legno-energia uno strumento di comprensione riguardo quali attività debbano intendersi sospese per effetto del decreto, specie in riferimento ai biocombustibili legnosi (fornitura e commercio) e filiere connesse ivi incluse la produzione e le connesse attività selvicolturali; nel riprendere tale nota, gli intenti di questo articolo sono la diffusione dell’informazione e l’offrire una schematizzazione che sintetizzi quanto diffuso da AIEL.

 

Nota informativa di AIEL sugli effetti del DPCM 22 marzo 2020 sulla filiera legno-energia

In primo luogo, è bene chiarire che il Decreto parla di attività produttive e non di aziende nella loro interezza: esistono infatti casi in cui l’oggetto sociale (scopo) delle aziende corrisponde ad una unica e specifica attività alla quale corrisponde un determinato codice Ateco, non è raro, tuttavia, che singole aziende effettuino molteplici attività. In quest’ultimo caso l’azienda avrà l’obbligo di sospendere soltanto le attività non rientranti nell’Allegato succitato. In secondo luogo, è doverosa una distinzione riguardo alle attività commerciali, in riferimento alla filiera legno-energia: sono consentite sia le attività di commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e riscaldamento (DPCM 11 marzo 2020), sia le attività di commercio all’ingrosso di combustibili solidi per riscaldamento (codice Ateco 46.71).

L’art. 1, comma 1, lettera e, il DPCM 22 Marzo 2020 recita “sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. […] ”; la citata Legge classifica come servizi essenziali (art. 1, comma 2, lettera a) anche l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi […] ”.

L’Allegato 1 al Decreto in oggetto non contiene:

  • le attività di fabbricazione di prodotti in legno, incluse pertanto la produzione di ciocchi preparati per il fuoco e pellet in legno pressato o materiali simili; la conservazione, taglio ed essiccazione del legname (codice Ateco 16).
  • le attività selvicolturali, che includono la produzione di legna da ardere (codice Ateco 02).

Tali attività, pertanto, risultano sospese.

Tuttavia, l’art. 1, comma 2, lettera e del DPCM recita: “restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali”, facendo intendere che sono consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità dell’approvvigionamento di energie e prodotti energetici, tuttavia ciò non significa che siano “automaticamente” ammesse anche le operazioni che avvengono a monte delle attività di approvvigionamento e commercio, ossia la produzione di biocombustibili e le attività selvicolturali. È quindi responsabilità di ciascuna azienda che svolga tali attività la valutazione dell’effettiva necessità funzionale delle stesse nell’assicurare la continuità della filiera, considerando anche il proprio modello di business, l’eventuale disponibilità di materiale già prodotto e, naturalmente, il rispetto dei contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 Marzo 2020 fra Governo e parti sociali. Effettuata tale valutazione, le aziende che ritenessero necessaria la prosecuzione delle proprie attività al fine di assicurare la continuità dell’approvvigionamento di energie e prodotti energetici delle attività di commercio all’ingrosso di combustibili per riscaldamento, dovranno effettuare obbligatoriamente una comunicazione preventiva al Prefetto (DPCM 22 Marzo 2020 art. 1, comma 2, lettera d) della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite (in funzione della tipologia di attività e della struttura dell’azienda può essere necessario indirizzare tale comunicazione a più Prefetti). È il caso di evidenziare che l’autorizzazione riguarderà le sole attività specifiche per la continuità della filiera contenute nella comunicazione inoltrata; il Prefetto avrà facoltà di sospendere tali attività qualora ritenesse che non sussiste la condizione di necessità, in mancanza di provvedimenti sospensori, l’esercizio dell’attività di cui alla suddetta Comunicazione è legittimo. In mancanza di specifiche governative sulla modalità di comunicazione si consiglia la consultazione del Portale delle prefetture per la propria Provincia di riferimento.

In conclusione della nota, AIEL specifica che la stessa è riferita esclusivamente ai contenuti richiamati e che resta pertanto esclusa ogni valutazione rispetto a ulteriori provvedimenti emanati da specifiche Autorità amministrative territoriali quali Regioni, Province, Comuni, ecc.

 

Attività selvicolturali consentite: la lettera di AIEL e CONAIBO alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

In materia di attività selvicolturali, il 30 Marzo 2020 AIEL e CONAIBO, Coordinamento Nazionale delle Imprese Boschive, hanno inviato una lettera a Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della salute, Ministero delle Politiche agricole e forestali, Ministero dello Sviluppo economico, chiedendo l’inserimento tra le attività consentite anche quelle rientranti nel succitato codice Ateco 02.

Le cinque motivazioni di tale richiesta sono:

  1. Il completamento di operazioni forestali da parte delle imprese coinvolte in quanto vincolate dai piani di taglio. Malgrado le singole regioni possano disporre diverse stagioni di taglio, le tempistiche a disposizione delle imprese sarebbero ridotte e insufficienti anche nel caso in cui questa situazione emergenziale terminasse in tempi brevi;
  2. La necessità, per quanto riguarda i territori colpiti dalla tempesta Vaia, di proseguire nella raccolta del materiale ancora schiantato a terra per limitare i danni dei parassiti che si annunciano con la bella stagione e che possono compromettere seriamente la qualità dei tronchi e la salute dei boschi per il futuro. Inoltre, i cantieri forestali che operano nelle foreste colpite dalla tempesta Vaia sono ascrivibili come interventi di protezione civile e di conseguenza tutt’ora di massima urgenza e importanza;
  3. In mancanza del completamento delle attività forestali, le imprese impegnate nella produzione di legna da ardere si troveranno prive del materiale da immettere sul mercato nella prossima stagione termica, obbligando ad aumentarne ulteriormente l’importazione e rischiando la proliferazione di prodotti legnosi non adeguati per una corretta combustione;
  4. La necessità di completare le utilizzazioni forestali per le imprese che producono legno cippato per le reti di teleriscaldamento o di cogenerazione al fine di evitare di perdere i contratti di fornitura. Con il permanere della situazione è prevedibile un esaurimento a breve della materia prima con conseguente blocco degli impianti di produzione di energia elettrica e termica (peraltro, in molte parti d’Italia, seppure sia iniziata stagione primaverile, si registrano ancora temperature rigide con nevicate diffuse);
  5. L’esigenza di proseguire nelle utilizzazioni forestali da parte delle imprese impegnate nell’approvvigionamento delle filiere degli imballaggi in legno (pallet) sia per il settore agroalimentare che per altri settori fondamentali, come ad esempio quello farmaceutico.

In chiusura d’articolo, si rammenta che il DPCM 1 Aprile 2020, disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, art. 1, comma 1, ha prorogato i termini previsti dal precedente provvedimento, estendendoli dal 3 al 13 Aprile.

Aggiornamento: Con il DPCM 10 Aprile 2020 il Governo ha aggiornato il precedente nell’ottica di un lento e graduale allentamento delle restrizioni che condurrà alla cosiddetta “Fase 2” della gestione dell’emergenza epidemiologica; l’aggiornamento riguarda sia le misure di prevenzione della diffusione imposte alla cittadinanza, il cosiddetto lockdown prolungato fino al 3 Maggio 2020, sia la proroga della chiusura di attività produttive commerciali e industriali.

Tuttavia, il nuovo intervento amplia l’elenco delle Attività autorizzate a partire dal giorno 14 Aprile 2020, Allegato 3 al DPCM in questione: tra le attività incrementate vi sono anche quelle di “silvicoltura ed utilizzo aree forestali”, codice Ateco 02, fatto che, pertanto, “sblocca” appieno le filiere legno-energia, risolvendo inoltre i dubbi avanzati da AIEL e CONIABO nel succitato intervento del 30 Marzo.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Close