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La dichiarazione di conformità degli impianti: caratteristiche, casi particolari e modalità di compilazione e consegna del documento che ogni impresa installatrice deve rilasciare

 

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la “dichiarazione di conformità” degli impianti realizzati nel rispetto delle norme (art. 7 – DM n°37 del gennaio 2008).

 

Con il DM n° 37/2008 vengono abrogati il D.P.R. 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del Testo unico dell’Edilizia e la legge 46/1990, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16.

La “dichiarazione di conformità” si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze:

 

  • Impianti di riscaldamento, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  • Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.

 

Che cos’è la dichiarazione di conformità?

 La “dichiarazione di conformità” è il documento rilasciato dall’impresa installatrice al momento della realizzazione dell’impianto, che deve riportare le seguenti informazioni:

  • La temperatura massima di utilizzo;
  • La pressione;
  • La resistenza alla condensa (funzionamento a secco “D” o a umido “W”);
  • La classe di resistenza alla corrosione;
  • Il materiale di costruzione e lo spessore in centesimi di millimetro;
  • La resistenza al fuoco di fuliggine (G=sì, O=no) e la distanza minima in mm da materiali infiammabili.

 

Il decreto, inoltre, presenta una nuova modulistica che consiste in due modelli di dichiarazione di conformità:

  • L’allegato I, simile a quello utilizzato in precedenza, previsto per le attività delle imprese installatrici;
  • L’allegato II, ad uso degli uffici tecnici delle imprese non installatrici.

 

Dichiarazione di conformità: quando e dove consegnarla

La “dichiarazione di conformità” va rilasciata in caso di nuovo impianto, di trasformazione, di ampliamento, di manutenzione straordinaria o per altri motivi come, ad esempio, la sostituzione di apparecchio a gas installato in modo fisso.

 

La dichiarazione va consegnata al committente al termine dei lavori previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto.

 

In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l’attestazione di collaudo si riferiscono alla sola parte oggetto di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto.

 

Le copie della dichiarazione devono essere cinque:

  • La prima va conservata dall’impresa installatrice;
  • La seconda va conservata dal committente;
  • La terza va consegnata allo sportello unico del comune in cui è stato effettuato l’intervento;
  • La quarta alla Camera di Commercio di appartenenza dell’impresa installatrice (in caso di nuovi impianti realizzati in edifici aventi già il certificato di agibilità, sarà lo sportello unico del comune ad inviarne una copia alla CCIAA);
  • La quinta all’azienda erogatrice di gas, energia elettrica, acqua.

 

Recita l’articolo 11, comma 1 del DM 37/2008

"Per il rifacimento o per l’installazione di nuovi impianti […] l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti."

 

La copia destinata al Comune contiene anche i seguenti allegati obbligatori (previsti esplicitamente dall'art. 7, commi 1 e 2 del D.M. 37/08):

  • Relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati con materiali normalizzati (CE);
  • Progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 oppure schema di impianto realizzato con descrizione funzionale ed effettiva dell’opera realizzata con la necessaria documentazione tecnica e il richiamo ad osservanza e applicazione di Norme Tecniche.

 

Recita l’articolo 5, comma 4 del DM 37/2008

“I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione e' posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.”

 

Casi particolari

Nel caso di canne fumarie al servizio di apparecchi a gas di portata termica > di 35 Kw, in tutti i casi in cui il sistema di scarico fumi funzioni in pressione positiva e sia installato all’interno dei fabbricati, deve essere prevista una prova di tenuta da allegare alla dichiarazione di conformità.

 

Nei casi in cui il progetto sia redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

 

In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione e nel progetto viene espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.

 

Recita l’articolo 5, comma 1 del DM 37/2008

“Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.”

 

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto é sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti (art. 7 comma 6 – DM 37/2008).

 

L’installatore di impianti termosanitari e/o il fumista (autorizzati secondo quanto previsto dal DM 37/08) sono responsabili della installazione a regola d’arte dell’intero impianto, incluso il camino.

 

Per eventuali parti di impianto preesistenti o laddove la posa sia stata eseguita da soggetti o ditte terze (es. muratore, fumista, installatore di impianti termosanitari ecc.), l’installatore di impianti termosanitari e/o il fumista dovranno integrare la propria dichiarazione di conformità con quelle rilasciate dalle stesse ditte installatrici, allegando la documentazione pervenuta previa valutazione del contenuto della medesima.

 

Le verifiche da eseguire prima del collaudo finale

Prima che lo spazzacamino riceva la documentazione per il collaudo finale, l’installatore di impianti termosanitari o il fumista devono controllare l’impianto.

 

Devono essere eseguite almeno le seguenti verifiche:

  • Certificato di conformità della posa del camino (se questo è stato montato da altri soggetti, come per es. il muratore, un altro installatore di impianti termosanitari o il fumista) e i certificati CE o il Benestare Tecnico Europeo “ETA” di conformità dei materiali utilizzati;
  • Presenza e corretta compilazione della placca camino;
  • Attenta verifica della distanza da materiale combustibile.

 

 

Il committente o il proprietario sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti ad imprese abilitate e a pretendere la conformità, anche per non far decadere la garanzia dell’apparecchio o dell’impianto.

La dichiarazione di conformità è uno dei documenti necessari al rilascio del certificato di agibilità per un fabbricato.

12 Comments

  1. Buongiorno, 

    Volevo sapere cortesemente se per una cucina a legna di 8 kw compresa di canna fumaria con uscita sul tetto,  c'è bisogno del certificato di conformità.

    Grazie 

  2. Ilbretto impianto .Foglio rapportodi controllo efficienza energetica sono dichiarazione di conformita

    • Buongiorno Michela,

      la dichiarazione di conformità, ad esempio di un sistema Legna o Pellet, viene redatta dall’installatore secondo la norma UNI 10683. Viene inoltre rilasciata della documentazione relativa ai prodotti (camini-stufe) secondo la norma costruttiva per i camini EN 1856. L’installatore rilascia tutto ciò al momento della posa. Il libretto d’impianto e il rapporto di controllo efficienza energetica vengono compilati assimilando tutti i gruppi termici presenti, stufe comprese. Il libretto viene poi aggiornato di volta in volta al momento dell’accensione, a seconda delle modifiche e manutenzioni eseguite in ciascun gruppo termico.

  3. Ilbretto impianto .Foglio rapportodi controllo efficienza energetica sono dichiarazione di conformita rispondetemi

    • Buongiorno Michela,

      la dichiarazione di conformità, ad esempio di un sistema Legna o Pellet, viene redatta dall’installatore secondo la norma UNI 10683. Viene inoltre rilasciata della documentazione relativa ai prodotti (camini-stufe) secondo la norma costruttiva per i camini EN 1856. L’installatore rilascia tutto ciò al momento della posa. Il libretto d’impianto e il rapporto di controllo efficienza energetica vengono compilati assimilando tutti i gruppi termici presenti, stufe comprese. Il libretto viene poi aggiornato di volta in volta al momento dell’accensione, a seconda delle modifiche e manutenzioni eseguite in ciascun gruppo termico.

  4. Vorrei dei chiarimenti ho installato una caldaia a pellet in un locale caldaia che non è all’interno della casa ma fuori distante una decina di metri la canna fumaria esce dal locale non può uscire dal tetto della casa in questo caso va bene oppure deve rispettare sempre la normativa che prevede lo scarico dal tetto

    • Buonasera Raffaela, tutti gli apparecchi a biomassa solida, legna e pellet, devono avere un sistema camino con lo scarico dei fumi che finisce a tetto. Lo dicono le normative vigenti!

  5. Io ho messo una stuffa a pellet nono mi a ancora rilasciato la conformità cosa devo fare

    • Gentile Fabrizio, la Dichiarazione di conformità va SEMPRE redatta quando si installa un impianto termico. Apparecchio e sistema di evacuazione fumi (canale o camino metallico) devono essere installati a regola d’arte. Le consigliamo di chiedere insistentemente all’installatore di adempiere il suo obbligo professionale.

  6. Ho venduto un alloggio nel 2005 e avevo ristrutturato nel 2006 /2007  con un camino già esistente Cana fumaria in mattone è stato intubato un tubo in aciao .. non ho fato richiesta in comune perché non era richiesto almeno in tencco che seguito i lavori non ha richiesto … adesso dopo 5 anni della vendita i nuovi proprietari vogliono farci causa perché non abbiamo dato la certificazione del camino … ho delle responsabilità… sono io che devo procurare i certificati o sono loro visto che la casa è adesso di loro proprietà.. grazie..cordiali saluti

    • Buongiorno Cleide,

      dovrebbe chiedere la dichiarazione di conformità del camino metallico alla ditta che le ha ristrutturato casa, in modo da poter poi chiudere la questione.

      Fondamentalmente, se per questi 5 anni il camino è stato inattivo e lei non ha la documentazione idonea, i nuovi proprietari si possono rivalere su di lei. Se, invece, il camino in questo tempo è stato utilizzato dai nuovi proprietari che, ad esempio, l’hanno agganciato a una stufa, il loro installatore dovrebbe aver firmato una dichiarazione di conformità dell’impianto completo.

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